IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Aree soggette a divieto di modificazione 1. Fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del "Paesaggio e dei beni ambientali", quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall'art. 1/ bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1990, e' vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree: a) territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dal confine del demanio marittimo o da ciglio piu' elevato sul mare; b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dal confine della linea di battigia; c) territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755 e successive integrazioni, nonche' dal ciglio piu' elevato delle gravine o lame. I torrenti, i corsi d'acqua, le gravine o lame di cui al presente articolo saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; d) i territori coperti da boschi o macchia mediterranea, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100 metri; e) i territori interessati da zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 o indiciduate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; f) i territori relativi alle zone di interesse archeologico; g) i parchi e le riserve regionali o comunali nonche' la relativa fascia di protezione esterna prevista dal piano di istituzione.