IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Aree soggette a divieto di modificazione
 
   1. Fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio
1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico  territoriale  tematico)
del  "Paesaggio  e  dei  beni  ambientali",  quale  piano  paesistico
territoriale, con specifica considerazione dei  valori  paesaggistici
ed  ambientali,  previsto dall'art. 1/ bis della legge 8 agosto 1985,
n. 431, e dei  relativi  piani  paesistici  delle  diverse  aree  sub
regionali  individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 31
dicembre  1990,  e'  vietata  ogni  modificazione  dell'assetto   del
territorio nonche' qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:
     a)  territori  costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dal confine del  demanio  marittimo  o  da  ciglio  piu'
elevato sul mare;
     b)  territori  contermini  ai laghi compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dal confine della linea di battigia;
     c)  territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli
argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati  pubblici  ai
sensi  del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1755 e successive integrazioni,  nonche'
dal ciglio piu' elevato delle gravine o lame.
   I  torrenti, i corsi d'acqua, le gravine o lame di cui al presente
articolo saranno individuati con decreto del Presidente della  Giunta
regionale,  sentita  la competente commissione consiliare, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente
legge;
     d)  i  territori  coperti  da  boschi  o  macchia  mediterranea,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco,  e  quelli  sottoposti  a
vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100 metri;
     e)  i territori interessati da zone umide incluse nell'elenco di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.  448
o  indiciduate  con  decreto  del  Presidente della Giunta regionale,
sentita  la  competente  commissione  consiliare,  da  emanare  entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;
     f) i territori relativi alle zone di interesse archeologico;
     g)  i  parchi  e  le  riserve  regionali  o  comunali nonche' la
relativa  fascia  di  protezione  esterna  prevista  dal   piano   di
istituzione.